5 minuti|Aggiornato il 29.09.2025
Autore: Quentin Arts
Se è un/a lavoratore/lavoratrice frontaliero/a in Svizzera, può capitare di cambiare impiego o chiudere un rapporto di lavoro. Che voglia dimettersi, farlo durante il periodo di prova oppure ricorrere a un’intesa consensuale, qui trova ciò che Le serve per procedere correttamente ed evitare brutte sorprese.
Le dimissioni rassegnate dalla persona lavoratrice cessano il rapporto per Sua iniziativa. Non serve indicare un motivo, ma vanno rispettate alcune regole.
⚠️ Eviti di andarsene senza preavviso: un abbandono intempestivo può comportare un’indennità fino a un quarto di una mensilità dovuta al datore di lavoro (CO, art. 337d; SECO – Disdetta).
L’accordo di risoluzione consensuale chiude il rapporto d’intesa tra le parti. Consente – per iscritto – di uscire anche prima del termine ordinario.
Il periodo di prova è la fase iniziale della collaborazione: qui l’uscita è più semplice e rapida.
Si applicano ulteriori tutele (periodi di protezione in caso di malattia, gravidanza/maternità, disdetta abusiva, ecc.). Approfondisca qui: Licenziamento in Svizzera: quali sono i Suoi diritti?
👉 Con questi passaggi renderà professionale la Sua uscita e preparerà al meglio il prossimo capitolo della Sua carriera.
Nota: Le informazioni di questo articolo sono indicative e possono variare. Per regole aggiornate e adatte al Suo caso, consulti le fonti ufficiali: Codice delle obbligazioni (Fedlex), SECO – Assicurazione disoccupazione, ch.ch. Per una valutazione personalizzata si rivolga a uno/a specialista in diritto del lavoro.
Dopo il periodo di prova: 1 mese (1° anno), 2 mesi (2°–9° anno), 3 mesi (dal 10° anno) – sempre a fine mese. CO, art. 335c
Solo per giusta causa (immediata). Altrimenti rispetti il termine o concordi una variazione per iscritto. CO, art. 337
La legge non impone la forma scritta, ma la lettera firmata è raccomandata come prova. CO, art. 335
In generale no – salvo accordo consensuale o giusta causa (immediata). CO, art. 334
Accordo scritto tra datore e collaboratore su data e condizioni (ferie, 13° pro-rata, ecc.). ch.ch
7 giorni di calendario (se diverso, vale quanto scritto). Periodo di prova: 1 mese standard, fino a 3 mesi possibile. CO, art. 335b
Sì. Da godere durante il termine o da liquidare nel saldo finale. SECO – Ferie
Sì – finale o intermedio, con funzione, durata, prestazioni e comportamento. CO, art. 330a
Di regola sono considerate auto-cagionate; possibili giorni di sospensione. SECO – Assicurazione disoccupazione
Sì, se entrambe le parti acconsentono. Metta sempre tutto per iscritto.
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