Dimettersi in Svizzera - ibani

Dimettersi in Svizzera: Guida per i frontalieri

Clock icon 5 minuti|Aggiornato il 29.09.2025

Autore: Quentin Arts

Se è un/a lavoratore/lavoratrice frontaliero/a in Svizzera, può capitare di cambiare impiego o chiudere un rapporto di lavoro. Che voglia dimettersi, farlo durante il periodo di prova oppure ricorrere a un’intesa consensuale, qui trova ciò che Le serve per procedere correttamente ed evitare brutte sorprese.

1. Dimissioni volontarie: diritti e doveri

Le dimissioni rassegnate dalla persona lavoratrice cessano il rapporto per Sua iniziativa. Non serve indicare un motivo, ma vanno rispettate alcune regole.

  • Libertà di dimettersi: non è richiesto un motivo. La disdetta verbale è valida, ma si raccomanda vivamente la forma scritta (consegna con ricevuta o raccomandata) (CO, art. 335; ch.ch).
  • Termini di disdetta: dopo il periodo di prova valgono per legge 1 mese nel 1° anno, 2 mesi dal 2° al 9° anno e 3 mesi dal 10° anno, sempre con effetto a fine mese (salvo diverso accordo) (CO, art. 335c).
  • Contratto a tempo determinato: termina alla data pattuita; la cessazione anticipata non è di regola possibile, salvo accordo consensuale o giusta causa (CO, art. 334; ch.ch).

⚠️ Eviti di andarsene senza preavviso: un abbandono intempestivo può comportare un’indennità fino a un quarto di una mensilità dovuta al datore di lavoro (CO, art. 337d; SECO – Disdetta).

2. Risoluzione consensuale (accordo di uscita)

L’accordo di risoluzione consensuale chiude il rapporto d’intesa tra le parti. Consente – per iscritto – di uscire anche prima del termine ordinario.

  • In linea di principio è possibile in qualsiasi momento, sia per contratti a tempo indeterminato sia determinato (ch.ch).
  • Va formalizzato per iscritto con data finale e condizioni (ferie residue, 13° pro-rata, ecc.).
  • Pro: flessibilità (es. uscita anticipata rispetto al termine).
  • Contro: per l’assicurazione disoccupazione è spesso considerata disoccupazione auto-cagionata, con possibili giorni di sospensione (SECO – Assicurazione disoccupazione).

3. Dimettersi durante il periodo di prova

Il periodo di prova è la fase iniziale della collaborazione: qui l’uscita è più semplice e rapida.

  • Durata standard: 1 mese (fino a 3 mesi se previsto per iscritto) (CO, art. 335b).
  • Termine ridotto: 7 giorni di calendario, per entrambe le parti (CO, art. 335b cpv. 1; SECO).
  • La disdetta verbale è possibile; è comunque raccomandata una conferma scritta.
  • Non è necessario motivare.

4. Consigli pratici per un’uscita senza intoppi

  • Controlli il contratto: termini, clausole particolari (patto di non concorrenza, formazione, ecc.).
  • Pianifichi in anticipo: coordini l’inizio del nuovo impiego per evitare sovrapposizioni.
  • Dialoghi con il datore di lavoro: un accordo consensuale può ridurre il termine (SECO).
  • Verifichi il conteggio finale: ferie residue (da godere nel termine o da liquidare), straordinari, note spese (SECO – Ferie).
  • Chieda il certificato di lavoro: diritto al certificato/intermedio (CO, art. 330a).
  • Preveda la fase ponte: le dimissioni possono comportare giorni di sospensione delle prestazioni nel Suo Stato di residenza.

5. Se è il datore di lavoro a licenziarLa?

Si applicano ulteriori tutele (periodi di protezione in caso di malattia, gravidanza/maternità, disdetta abusiva, ecc.). Approfondisca qui: Licenziamento in Svizzera: quali sono i Suoi diritti?

✅ In breve

  • Dimissioni, periodo di prova o accordo consensuale: più strade per chiudere un rapporto.
  • Rispetti il termine di disdetta – oppure concordi per iscritto un’alternativa.
  • Prima di uscire, verifichi ferie, certificato di lavoro e impatti sulla disoccupazione.

👉 Con questi passaggi renderà professionale la Sua uscita e preparerà al meglio il prossimo capitolo della Sua carriera.

Nota: Le informazioni di questo articolo sono indicative e possono variare. Per regole aggiornate e adatte al Suo caso, consulti le fonti ufficiali: Codice delle obbligazioni (Fedlex), SECO – Assicurazione disoccupazione, ch.ch. Per una valutazione personalizzata si rivolga a uno/a specialista in diritto del lavoro.

Domande e risposte

Dopo il periodo di prova: 1 mese (1° anno), 2 mesi (2°–9° anno), 3 mesi (dal 10° anno) – sempre a fine mese. CO, art. 335c


Solo per giusta causa (immediata). Altrimenti rispetti il termine o concordi una variazione per iscritto. CO, art. 337


La legge non impone la forma scritta, ma la lettera firmata è raccomandata come prova. CO, art. 335


In generale no – salvo accordo consensuale o giusta causa (immediata). CO, art. 334


Accordo scritto tra datore e collaboratore su data e condizioni (ferie, 13° pro-rata, ecc.). ch.ch


7 giorni di calendario (se diverso, vale quanto scritto). Periodo di prova: 1 mese standard, fino a 3 mesi possibile. CO, art. 335b


Sì. Da godere durante il termine o da liquidare nel saldo finale. SECO – Ferie


Sì – finale o intermedio, con funzione, durata, prestazioni e comportamento. CO, art. 330a


Di regola sono considerate auto-cagionate; possibili giorni di sospensione. SECO – Assicurazione disoccupazione


Sì, se entrambe le parti acconsentono. Metta sempre tutto per iscritto.


Ricevi la nostra prossima guida via e-mail

Non perdere il nostro prossimo articolo su come vivere e lavorare in Svizzera e riceverlo direttamente nella vostra e-mail!

Iscriviti

Avete una domanda?

Le nostre FAQ raccolgono le domande più frequenti dei clienti: è probabile che trovi già la risposta.

Vai alle FAQ

Se non trova ciò che cerca, il nostro team La aiuterà via e-mail o telefono (lunedì-venerdì). Siamo anche su Facebook e Twitter.

Torna alle guide