Licenziamento in Svizzera: quali sono i vostri diritti?

Licenziamento in Svizzera

Siete frontalieri in Svizzera e il vostro datore di lavoro vi ha appena licenziati? Conoscete i vostri diritti e la procedura da seguire.

Aggiornato il

📌 In breve: il licenziamento di un frontaliere in Svizzera
  • Licenziamento in Svizzera: il datore di lavoro può licenziare senza doverlo giustificare con un motivo particolare (deve però motivare la disdetta per iscritto se il dipendente lo chiede), rispettando un preavviso di 7 giorni durante il periodo di prova e poi, per la fine di un mese, di 1 mese nel primo anno di servizio, di 2 mesi dal secondo al nono anno e di 3 mesi in seguito.
  • Licenziamento abusivo: va contestato per iscritto prima della fine del preavviso e poi portato davanti a un giudice entro 180 giorni dalla fine del contratto; l'indennità è limitata a un massimo di 6 mesi di salario.
  • Disoccupazione: il frontaliere residente in Italia presenta all'INPS la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI), che l'INPS paga come se avesse lavorato in Italia, e si iscrive al centro per l'impiego; è indispensabile il modulo U1, rilasciato da una cassa svizzera di assicurazione contro la disoccupazione.
  • Riforma europea: la revisione del regolamento 883/2004 adottata dal Parlamento europeo il 7 luglio 2026 non si applica ai frontalieri che lavorano in Svizzera finché la Svizzera non la recepisce; restano in vigore le regole attuali.

Siete frontalieri in Svizzera e il vostro datore di lavoro vi ha appena licenziati. È importante conoscere i propri diritti per potersi rivolgere agli organi e alle autorità competenti. Ad esempio, il vostro compenso può essere diverso in caso di licenziamento o se il vostro contratto viene risolto di comune accordo con la vostra azienda.

Chi pagherà il vostro sussidio di disoccupazione e a cosa potete ricorrere in caso di licenziamento ingiustificato?

Come può licenziare un datore di lavoro in Svizzera?

In Svizzera, un datore di lavoro può licenziare un dipendente senza doverne giustificare il motivo, a condizione di rispettare il termine di disdetta; deve però motivare la disdetta per iscritto se il dipendente lo chiede (art. 335 cpv. 2 CO). Il licenziamento immediato, senza preavviso, richiede invece cause gravi (art. 337 CO), per esempio una colpa grave: violenza, furto, rottura del rapporto di fiducia. Il diritto del lavoro è molto più flessibile in Svizzera che in Italia e la libertà contrattuale ha la precedenza.

I termini di disdetta

Salvo accordo diverso, il termine di disdetta dipende dall'anzianità di servizio. Dopo il periodo di prova, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese (art. 335c CO):

Termini di disdetta legali in Svizzera, salvo accordo contrario, durante il periodo di prova e poi secondo l'anzianità di servizio del dipendente (Codice delle obbligazioni, art. 335b e 335c)
Situazione del dipendenteTermine di disdetta legaleBase legale
Periodo di prova (il primo mese, al massimo 3 mesi per accordo scritto)7 giorni, in qualsiasi momentoart. 335b CO
Primo anno di servizio1 mese, per la fine di un meseart. 335c CO
Dal secondo al nono anno di servizio2 mesi, per la fine di un meseart. 335c CO
Dal decimo anno di servizio3 mesi, per la fine di un meseart. 335c CO

Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; un termine inferiore a un mese è possibile solo per contratto collettivo e per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 2 CO).

Contestare il licenziamento

Potreste essere stati licenziati in modo abusivo o non essere d'accordo con i motivi del licenziamento: avete il diritto di contestarlo per iscritto.

L'opposizione alla disdetta va fatta per iscritto prima della fine del termine di disdetta. Dovete poi adire il giudice entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, pena la perenzione del diritto (art. 336b CO). In seguito a questa procedura potete chiedere un'indennità per disdetta abusiva. Fissata dal giudice, non può superare 6 mesi di salario (art. 336a CO). Poiché questa indennità è versata in franchi svizzeri, può essere utile stimarne il controvalore in euro: con ibani la conversione avviene al tasso reale di mercato, maggiorato di un margine dallo 0,40 % allo 0,15 % a seconda dell'importo.

Tenete presente che in alcune situazioni non potete essere licenziati. Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto durante un'incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia o infortunio non imputabili a colpa vostra (30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno, 180 giorni dal sesto anno), né durante un servizio militare o civile obbligatorio, né durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto. La disdetta data durante questi periodi è nulla (art. 336c CO).

Chi paga la disoccupazione di un frontaliere licenziato in Svizzera?

In caso di disoccupazione completa, le casse svizzere di disoccupazione non indennizzano i frontalieri, indipendentemente dal motivo della perdita del posto di lavoro. Se risiedete in Italia e perdete il vostro posto di lavoro in Svizzera a seguito di un licenziamento, dovete quindi presentare all'INPS la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI) e iscrivervi al centro per l’impiego. È l'INPS a pagare la prestazione, calcolata sulla retribuzione percepita in Svizzera, anche se non è in Italia che avete versato i contributi.

Disoccupazione totale

Avete subito una perdita totale del posto di lavoro a seguito del vostro licenziamento. Desiderate pertanto presentare una domanda di disoccupazione completa. Deve essere presentata al paese di residenza. È quindi l’INPS, in Italia, a essere competente per l’indennità; l’iscrizione al centro per l’impiego resta necessaria.

Al momento della domanda di disoccupazione sarà necessario presentare il modulo U1, che attesta i vostri periodi di lavoro in Svizzera; vi sarà rilasciato da una cassa svizzera di assicurazione contro la disoccupazione, presentando i seguenti documenti:

  • Un certificato di lavoro del vostro datore
  • Una lettera di licenziamento
  • Le vostre ultime 6 buste paga
  • Una copia del vostro contratto di lavoro
  • Una copia della vostra carta AVS

Questo documento u1 è essenziale per chiunque desideri aprire il diritto alla disoccupazione in Italia dopo aver lavorato in uno stato membro dell'ue o in Svizzera. È necessario completare queste procedure entro un anno dal licenziamento.

Risarcimento in Italia

Per ricevere un indennizzo in Italia, è importante tenere conto delle ragioni della risoluzione del contratto:

  • Se vi siete dimessi, non sarete risarciti.
  • Se avete rescisso il contratto di comune accordo con la vostra azienda, questo non è considerato come una violazione del contratto, non sarete risarciti.
  • Se siete stati licenziati per colpa grave o per motivi economici, sarete risarciti.

L'indennità sarà calcolata sulla base della retribuzione lorda percepita dal dipendente prima del licenziamento. Così su un salario svizzero in seguito a un licenziamento in Svizzera.

Disoccupazione parziale

Se la vostra azienda ha semplicemente ridotto il vostro orario di lavoro o lo ha temporaneamente sospeso, non siete stati licenziati. Il vostro contratto di lavoro è ancora valido e potete quindi ricevere l'indennità per lavoro ridotto in Svizzera.

Il vostro datore di lavoro si occupa di tutte le formalità presso la cassa svizzera di assicurazione contro la disoccupazione. Deve preannunciare la riduzione dell'orario di lavoro al cantone interessato almeno 10 giorni prima del suo inizio (art. 36 LADI) e ottenere il vostro consenso. L'indennità ammonta all'80 % della perdita di guadagno computabile (art. 34 LADI).

Verso una modifica dei diritti

Il regolamento europeo che disciplina questi diritti è stato rivisto: il Parlamento europeo ha adottato la riforma il 7 luglio 2026, e questa rovescia il principio — a indennizzare sarebbe lo Stato dell'ultima attività e non più lo Stato di residenza. Questa revisione non si applica ancora ai frontalieri in Svizzera. Il regolamento 883/2004 vale per la Svizzera solo attraverso l'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la cui modifica richiede una decisione del comitato misto e l'accordo della Svizzera — che Berna non ha dato a oggi. Le regole descritte sopra continuano dunque ad applicarsi integralmente.

A oggi non è fissata alcuna scadenza per un’eventuale ripresa di questa riforma da parte della Svizzera. Finché il comitato misto non si sarà pronunciato, continuate come oggi a presentare la domanda all’INPS e a iscrivervi al centro per l’impiego del vostro Paese di residenza: è questo che apre i vostri diritti.

Quali passi compiere dopo un licenziamento in Svizzera?

In seguito al suo licenziamento in Svizzera, deve aggiornare il suo stato presso diverse organizzazioni per regolarizzare la sua situazione:

  • La previdenza professionale (secondo pilastro): è l'istituto di previdenza svizzero al quale si versano i contributi obbligatori quando si lavora in Svizzera.
  • La LAMal: l'assicurazione malattie svizzera, obbligatoria quando si lavora in Svizzera. I frontalieri residenti in Italia possono anche chiedere l'esenzione e restare assicurati presso il Servizio sanitario nazionale italiano.
  • Gli assegni familiari svizzeri e italiani: sono i fondi che versano gli assegni familiari.

Domande frequenti

Qual è il termine di disdetta per un licenziamento in Svizzera?

Durante il periodo di prova, che corrisponde al primo mese di lavoro salvo accordo scritto (al massimo 3 mesi), il termine di disdetta è di 7 giorni. In seguito il contratto si disdice per la fine di un mese, con un preavviso di un mese nel primo anno di servizio, di due mesi dal secondo al nono anno e di tre mesi in seguito (art. 335b e 335c CO). Un accordo scritto o un contratto collettivo può prevedere altri termini.

Un datore di lavoro svizzero deve motivare un licenziamento?

No, una disdetta ordinaria non deve essere motivata, ma il datore di lavoro deve indicarne il motivo per iscritto se il dipendente lo chiede (art. 335 cpv. 2 CO). Un licenziamento immediato, senza preavviso, richiede invece cause gravi, come una colpa grave che rompe il rapporto di fiducia (art. 337 CO). Una disdetta data per un motivo abusivo dà diritto a un'indennità.

Come si contesta un licenziamento abusivo in Svizzera?

Occorre prima fare opposizione alla disdetta per iscritto presso il datore di lavoro, al più tardi entro la fine del termine di disdetta. Se non si trova un accordo per proseguire il rapporto di lavoro, il dipendente deve adire il giudice entro 180 giorni dalla fine del contratto, pena la perenzione del diritto (art. 336b CO). L'indennità, fissata dal giudice, non può superare sei mesi di salario (art. 336a CO).

Quando un datore di lavoro non può licenziare in Svizzera?

Dopo il periodo di prova, il Codice delle obbligazioni prevede periodi di protezione: durante un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio non imputabili al dipendente (30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno, 180 giorni in seguito), durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto, oppure durante un servizio militare o civile obbligatorio. La disdetta data durante questi periodi è nulla (art. 336c CO).

Dove deve iscriversi alla disoccupazione un frontaliere licenziato in Svizzera?

In caso di disoccupazione completa paga il Paese di residenza: un frontaliere residente in Italia presenta all'INPS la domanda di NASpI, calcolata sulla retribuzione percepita in Svizzera, e si iscrive al centro per l'impiego. Deve fornire il modulo U1, rilasciato da una cassa svizzera di assicurazione contro la disoccupazione, che attesta i suoi periodi di lavoro in Svizzera. La riforma europea adottata il 7 luglio 2026 non cambia nulla finché la Svizzera non la recepisce.

Un frontaliere può ricevere l'indennità per lavoro ridotto in Svizzera?

Sì, se il suo contratto non è stato disdetto e il suo orario di lavoro è ridotto o l'attività sospesa: l'indennità per lavoro ridotto è versata da una cassa svizzera di assicurazione contro la disoccupazione. Il datore di lavoro deve preannunciare la riduzione al cantone almeno 10 giorni prima del suo inizio, e l'indennità ammonta all'80 % della perdita di guadagno computabile (art. 34 e 36 LADI).

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