Un servizio HR che trattiene l'imposta alla fonte sugli stipendi e la riversa al Cantone

Imposta alla fonte: gli obblighi del datore di lavoro svizzero (conteggio, termini, sanzioni)

Lettura: 14 minuti | Aggiornato il

Autore: Brice DELHOME

📌 In breve: il datore di lavoro è l'esattore, e risponde dell'imposta
  • Tre obblighi legali: trattenere l'imposta su ogni salario, rilasciare al collaboratore un'attestazione dell'importo trattenuto, versare l'imposta al Cantone competente con un conteggio (LIFD, art. 88).
  • Termini brevi: notifica di un nuovo collaboratore assoggettato all'imposta alla fonte entro 8 giorni, conteggio di regola mensile trasmesso entro 30 giorni, correzioni possibili fino al 31 marzo dell'anno successivo. Il Ticino, il Giura e, senza conteggio elettronico, Neuchâtel funzionano su base trimestrale.
  • Una responsabilità oggettiva: se la trattenuta è insufficiente, è il datore di lavoro a pagare la differenza, anche quando l'errore deriva da un'informazione falsa del dipendente, e persino dopo la fine del contratto.
  • Una provvigione in cambio: dall'1 % al 2 % dell'imposta trattenuta secondo il Cantone, ridotta o soppressa in caso di ritardo.
  • Dal 1° gennaio 2026, il datore di lavoro di frontalieri residenti in Francia deve inoltre attestare la loro quota di telelavoro, tramite il conteggio elettronico o un modulo.

Non appena un'azienda svizzera impiega un collaboratore assoggettato all'imposta alla fonte, il più delle volte un titolare di permesso B o L o un frontaliere, diventa l'esattore di una parte dell'imposta di questo collaboratore. La legge non si limita ad affidarle la trattenuta: rende l'azienda responsabile dell'importo, qualunque sia l'origine di un errore. Questa guida riprende, testo per testo, cosa deve fare il datore di lavoro, entro quali termini, cosa riceve in cambio e cosa rischia. Le regole federali sono comuni a tutto il Paese; i termini e la provvigione variano secondo il Cantone, e sono indicati come tali.

1. Quali collaboratori dovete assoggettare all'imposta alla fonte?

La legge distingue due gruppi, e la nazionalità non è il criterio.

I collaboratori domiciliati in Svizzera senza permesso C

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i lavoratori domiciliati o dimoranti in Svizzera che non hanno il permesso di domicilio (LIFD, art. 83). In pratica si tratta soprattutto dei titolari di un permesso B o L, nonché delle persone ammesse provvisoriamente, richiedenti l'asilo o bisognose di protezione (permessi F, N e S). Un'eccezione: i coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno dei due è svizzero o titolare di un permesso C. La circolare n. 45 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni precisa che l'eccezione decade se tale coniuge risiede all'estero in un domicilio separato.

L'imposizione alla fonte termina il primo giorno del mese successivo all'ottenimento del permesso C o della cittadinanza svizzera, oppure al matrimonio con una persona svizzera o titolare di un permesso C. Spetta al datore di lavoro seguire questi cambiamenti: un collaboratore che ottiene il permesso C a marzo non deve più subire trattenute sul salario di aprile.

I collaboratori domiciliati all'estero, frontalieri compresi

I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività in Svizzera (LIFD, art. 91), anche se sono svizzeri o titolari di un permesso C. Gli accordi fiscali conclusi con i Paesi vicini modificano tuttavia ciò che il datore di lavoro deve trattenere:

  • Francia, accordo dell'11 aprile 1983 (Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura): il frontaliere è imposto in Francia, e il datore di lavoro non trattiene nulla se ha ricevuto l'attestazione di residenza fiscale del collaboratore (modulo 2041-AS o 2041-ASK), da rinnovare ogni anno. Senza un'attestazione valida al momento del pagamento del salario, trattiene l'imposta secondo le tariffe ordinarie.
  • Nei Cantoni che non sono parti di questo accordo, Ginevra in testa, i frontalieri sono assoggettati all'imposta alla fonte, qualunque sia la loro nazionalità.
  • Germania: la trattenuta è limitata al 4,5 % (tariffe L, M, N, P e Q) se il collaboratore consegna ogni anno il modulo Gre-1 dell'amministrazione fiscale tedesca. Senza questo modulo si applicano le tariffe ordinarie.
  • Italia: dal 1° gennaio 2024 i nuovi frontalieri sono imposti secondo le tariffe R, S, T, U e V, all'80 % dell'aliquota ordinaria. I vecchi frontalieri dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese restano alle tariffe A, B, C e H. Per i nuovi frontalieri, la direttiva ticinese chiede inoltre di rilevare il codice fiscale italiano e il luogo di nascita.

L'assunzione di un frontaliere, permesso G compreso, è descritta in dettaglio nella nostra checklist per il datore di lavoro che assume un frontaliere.

2. Quali sono i vostri tre obblighi legali?

L'articolo 88 LIFD designa il datore di lavoro come «debitore della prestazione imponibile» e gli impone tre obblighi, ripresi per le imposte cantonali dall'articolo 37 della legge sull'armonizzazione:

  1. Trattenere l'imposta alla scadenza di ogni salario in contanti, e riscuoterla presso il collaboratore sulle altre prestazioni, come le prestazioni in natura e le mance. L'imposta è calcolata sul reddito lordo, redditi accessori compresi.
  2. Rilasciare al collaboratore un'attestazione dell'importo trattenuto. La circolare n. 45 esige che tale importo figuri su ogni conteggio salariale e alla cifra 12 del certificato di salario.
  3. Versare l'imposta periodicamente all'autorità fiscale competente, con i relativi conteggi, e consentirle l'accesso a tutti i documenti utili al controllo.

Due precisazioni contano in pratica. Il datore di lavoro deve trattenere l'imposta anche se il collaboratore abita in un Cantone diverso da quello dell'azienda. E deve trattenerla senza tener conto di un'eventuale contestazione del dipendente né di un pignoramento del salario (OIFo, art. 2).

La circolare n. 45 aggiunge un obbligo di diligenza: spetta al datore di lavoro accertare la situazione personale del collaboratore (stato civile, figli, attività del coniuge, appartenenza a una Chiesa), verificare le informazioni ricevute e determinare se è assoggettato all'imposta alla fonte.

3. Quale tariffa applicare, e quando cambiarla?

La tariffa dipende dalla situazione familiare del collaboratore. Le principali sono fissate dall'articolo 1 OIFo:

TariffaSituazione
APersona sola (nubile o celibe, divorziata, separata o vedova) senza figli a carico
BCoppia sposata in cui un solo coniuge esercita un'attività lucrativa
CCoppia sposata in cui entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa
HPersona sola che vive in comunione domestica con figli a carico
L, M, N, P, QFrontalieri residenti in Germania (trattenuta limitata al 4,5 %)
R, S, T, U, VNuovi frontalieri residenti in Italia (80 % dell'aliquota ordinaria)

Il codice completo aggiunge il numero di figli e l'indicazione dell'imposta ecclesiastica (Y con, N senza). Quando il collaboratore non fornisce indicazioni attendibili, la circolare n. 45 impone la tariffa predefinita A0Y, o C0Y per una persona sposata. Ginevra vieta inoltre di applicare le tariffe da A1 ad A5 senza l'accordo scritto del suo servizio dell'imposta alla fonte.

Ogni cambiamento di situazione che modifica la tariffa (matrimonio, divorzio, nascita, inizio o fine dell'attività del coniuge, uscita da una Chiesa) si applica dal mese successivo. La decodifica completa dei codici, dal punto di vista del dipendente, si trova nella nostra guida sui codici di tariffa dell'imposta alla fonte.

4. Quali termini rispettare, Cantone per Cantone?

Tre termini sono fissati a livello federale:

  • 8 giorni per notificare l'assunzione di una persona assoggettata all'imposta alla fonte, a decorrere dall'inizio della sua attività, e lo stesso termine per notificare un cambiamento di situazione (OIFo, art. 5). Il datore di lavoro che allestisce il conteggio per via elettronica può effettuare questa notifica nel conteggio mensile.
  • 30 giorni per trasmettere il conteggio all'autorità fiscale, a decorrere dalla fine del periodo di conteggio, di regola mensile (circolare n. 45, cifra 9.3.1).
  • 31 marzo dell'anno successivo per correggere di propria iniziativa un conteggio, o per chiedere una decisione all'autorità fiscale in caso di dubbio (circolare n. 45, cifra 9.4; LIFD, art. 137).

Il ritmo e il termine di versamento dipendono poi dal diritto cantonale, e le differenze sono reali:

CantonePeriodicità del conteggioTermine
GinevraMensile30 giorni dopo il versamento del salario; saldo e attestazioni al più tardi il 31 gennaio
VaudDistinta riassuntiva mensile30 giorni; modulo cartaceo riservato ai datori di lavoro con meno di 14 persone assoggettate all'imposta alla fonte
FriburgoMensileVersamento al più tardi il 30° giorno dopo il pagamento del salario
ValleseMensileImposta dovuta 30 giorni dopo la scadenza del salario, interessi oltre tale termine
NeuchâtelTrimestrale, mensile in caso di conteggio elettronicoPagamento 30 giorni dopo l'esigibilità
GiuraTrimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre)Versamento 10 giorni dopo l'esigibilità
TicinoTrattenuta mensile, rendiconto e versamento trimestrali10 giorni dopo il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre; IV trimestre regolato con il conteggio annuale entro il 31 gennaio
Basilea CittàMensile, trimestrale possibile per prestazioni regolari30 giorni dopo la scadenza
ZurigoMensile, trimestrale per meno di 10 persone assoggettate all'imposta alla fonte30 giorni dopo la fine del periodo; pagamento su fattura

Il conteggio si trasmette sempre più spesso per via elettronica, da un software salariale certificato Swissdec (standard ELM) o tramite il portale del Cantone. A Ginevra e in Ticino, dall'anno fiscale 2026 sono accettate solo le trasmissioni nella versione ELM 5.0 o successiva.

5. A quale Cantone versare l'imposta?

Non necessariamente a quello dell'azienda. L'articolo 107 LIFD fissa la regola:

  • per un collaboratore domiciliato in Svizzera, il Cantone competente è quello del suo domicilio o della sua dimora alla scadenza del salario;
  • per un collaboratore domiciliato all'estero, è il Cantone in cui il datore di lavoro ha la sede o lo stabilimento d'impresa.

Un'azienda vodese che impiega un titolare di permesso B domiciliato a Ginevra conteggia quindi questa imposta con Ginevra, secondo le regole ginevrine. In caso di trasloco da un Cantone all'altro, l'imposta è conteggiata con il nuovo Cantone a partire dal mese successivo al trasloco.

6. Modello mensile o annuale: cosa cambia per le paghe?

Coesistono due metodi di calcolo, e il Cantone competente impone il suo. Cinque Cantoni applicano il modello annuale: Friburgo, Ginevra, Ticino, Vaud e Vallese. Gli altri 21 applicano il modello mensile.

  • Modello mensile: il mese costituisce il periodo fiscale. La 13a mensilità è imposta nel mese in cui è versata e, se non è mensilizzata per contratto, la circolare n. 45 vieta di ripartirla sull'anno per livellare l'aliquota.
  • Modello annuale: l'aliquota è determinata sul reddito annuo. Invece di ricalcolare ogni mese, il datore di lavoro può correggere gli scostamenti di reddito o di situazione a fine anno, in dicembre, o alla fine del rapporto di lavoro. Un salario variabile, un premio o un tempo parziale nel corso dell'anno si traducono allora in un conguaglio sull'ultimo salario.

Per un'azienda presente in più Cantoni, o che impiega collaboratori domiciliati in Cantoni diversi, il software salariale deve quindi gestire entrambi i modelli contemporaneamente. Il trattamento della 13a mensilità nel diritto del lavoro è spiegato nella nostra guida sulla tredicesima mensilità in Svizzera.

7. Quanto rende la provvigione di riscossione?

Il lavoro di riscossione è remunerato. Il datore di lavoro riceve una provvigione compresa tra l'1 % e il 2 % dell'imposta trattenuta, il cui tasso è fissato dal Cantone (LIFD, art. 88 cpv. 4). Il Cantone può graduarla secondo la procedura di conteggio, e può ridurla o sopprimerla se il datore di lavoro viene meno ai suoi obblighi (OIFo, art. 6).

CantoneProvvigioneCondizioni
Ginevra2 %Ridotta del 20 % se la distinta riassuntiva arriva in ritardo, del 50 % in caso di recidiva entro tre anni, soppressa in caso di tassazione d'ufficio
Vaud2 % o 1 %2 % per un conteggio elettronico versato nei termini, 1 % su modulo cartaceo
Friburgo2 % o 1 %1 % se il datore di lavoro non utilizza il conteggio elettronico
Vallese2 %Per un conteggio trasmesso per via elettronica (direttive 2025)
Ticino1,50 %Può essere negata in caso di tassazione d'ufficio
Giura2 %Soppressa se i conteggi non sono consegnati dopo un richiamo
Basilea Città2 %Dedotta direttamente dal versamento
Zurigo2 %Può essere ridotta o soppressa in caso di inadempienza

Esempio: un'azienda ginevrina che trattiene ogni mese 8'000 franchi di imposta alla fonte sull'insieme dei suoi collaboratori riceve 160 franchi al mese, ossia 1'920 franchi all'anno. A Ginevra, una distinta riassuntiva consegnata in ritardo riduce questa provvigione del 20 %, e della metà in caso di recidiva: la puntualità ha un prezzo direttamente misurabile.

8. Cosa fare in caso di errore nella trattenuta?

Un errore di tariffa o di salario determinante si corregge, ma non all'infinito.

Correggere di propria iniziativa fino al 31 marzo

Il datore di lavoro può effettuare autonomamente le correzioni necessarie, a condizione di comunicarle all'autorità fiscale al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo al versamento del salario. Con un conteggio elettronico, la correzione segue le regole Swissdec; a Ginevra, si integra nella trasmissione del mese successivo. In caso di dubbio sulla trattenuta da operare, il datore di lavoro, come il collaboratore, può chiedere all'autorità fiscale una decisione entro lo stesso termine. Deve continuare a trattenere l'imposta finché tale decisione non sia passata in giudicato (LIFD, art. 137).

Trattenuta insufficiente: paga il datore di lavoro

L'articolo 138 LIFD non lascia dubbi: se il datore di lavoro ha operato una trattenuta insufficiente o non ne ha effettuata alcuna, l'autorità lo obbliga a pagare l'imposta mancante. Conserva il diritto di rivalersi sul collaboratore, il che presuppone di ritrovarlo e di convincerlo. Al contrario, una trattenuta troppo elevata deve essere restituita al collaboratore.

⚠️ Una responsabilità senza colpa: secondo la circolare n. 45, la responsabilità del datore di lavoro è oggettiva. Copre anche gli errori o le informazioni false del collaboratore e di terzi, e un versamento suppletivo può essere richiesto anche dopo la fine del contratto di lavoro. Un modulo sulla situazione personale firmato dal collaboratore e aggiornato ogni anno non elimina questa responsabilità, ma documenta la diligenza del datore di lavoro, utile per valutare un'eventuale colpa, e facilita la rivalsa sul dipendente.

Dal lato del collaboratore, la procedura ginevrina di rettifica è descritta in dettaglio nella nostra guida sulla rettifica dell'imposta alla fonte a Ginevra.

9. Quali sanzioni in caso di inadempienza?

La legge federale sull'imposta federale diretta prevede tre livelli, oltre al pagamento dell'imposta mancante:

InadempienzaSanzioneBase
Violazione di un obbligo procedurale nonostante diffida (conteggio non consegnato, informazioni rifiutate)Multa fino a 1'000 franchi, fino a 10'000 franchi nei casi gravi o di recidivaLIFD, art. 174
Imposta non trattenuta o trattenuta in modo insufficiente, intenzionalmente o per negligenzaMulta di regola pari all'importo dell'imposta sottratta, ridotta fino a un terzo se la colpa è lieve, aumentata fino al triplo se è graveLIFD, art. 175
Imposta trattenuta ma distratta a profitto dell'azienda o di un terzoPena detentiva sino a tre anni o pena pecuniariaLIFD, art. 187

Anche il ritardo costa. La circolare n. 45 ricorda che un datore di lavoro in ritardo può perdere la provvigione di riscossione, pagare interessi di mora sull'imposta fatturata e non saldata, e vedersi fissare l'imposta mediante tassazione d'ufficio. Per la quota federale, il tasso dell'interesse di mora è del 4,0 % nel 2026; ogni Cantone fissa il proprio per le sue imposte. Zurigo precisa che fattura interessi sui conteggi tardivi anche quando è stata concessa una proroga del termine.

10. Cosa cambia con il telelavoro dei frontalieri?

Dal 1° gennaio 2026, il protocollo aggiuntivo alla convenzione fiscale tra la Svizzera e la Francia fissa una regola duratura: entro il limite del 40 % del tempo di lavoro per anno civile, per un frontaliere assoggettato all'imposta alla fonte in Svizzera (a Ginevra in particolare), la remunerazione del telelavoro svolto in Francia resta imponibile in Svizzera, e la Svizzera riversa alla Francia il 40 % dell'imposta prelevata su questa quota.

Per il datore di lavoro, ciò si traduce in un nuovo obbligo dichiarativo. Deve rilevare con precisione la percentuale di telelavoro di ogni frontaliere residente in Francia e attestarla all'autorità fiscale, anche quando il collaboratore non ha svolto alcun telelavoro. Le missioni temporanee fuori dalla Svizzera sono conteggiate in questa percentuale entro il limite di 10 giorni. L'attestazione avviene tramite il conteggio elettronico (Swissdec ELM 5.3 o successiva) o il portale cantonale; in mancanza, occorre compilare un modulo cartaceo. Riguarda anche i frontalieri dei Cantoni dell'accordo del 1983, per i quali, peraltro, il datore di lavoro non trattiene alcuna imposta: i loro dati salariali sono oggetto di uno scambio automatico con la Francia.

Questa soglia del 40 % vale solo per i frontalieri residenti in Francia. Per i frontalieri residenti in Italia, le direttive vallesane sull'imposta alla fonte prevedono una tolleranza del 25 % al massimo del tempo di lavoro in telelavoro. I frontalieri residenti in Germania rientrano in altre regole ancora: in caso di dubbio, l'amministrazione fiscale del Cantone competente indica il limite applicabile.

Una legge adottata il 19 dicembre 2025 consentirà inoltre ai Cantoni, dal 1° gennaio 2027, di esigere che questi dati siano trasmessi per via elettronica. Le regole pratiche del telelavoro transfrontaliero, lato datore di lavoro come lato dipendente, sono riunite nella nostra guida sullo smart working dei frontalieri.

11. Cosa cambia la tassazione ordinaria ulteriore di un collaboratore?

Un collaboratore domiciliato in Svizzera il cui salario lordo raggiunge 120'000 franchi all'anno è sottoposto alla tassazione ordinaria ulteriore (OIFo, art. 9), e vi resta sottoposto fino alla fine dell'imposizione alla fonte, anche se il suo salario scende sotto tale soglia. Gli altri possono chiederla, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo; un frontaliere può farlo solo se almeno il 90 % dei redditi mondiali della sua economia domestica è imponibile in Svizzera (OIFo, art. 14). La tassazione ordinaria si applica fino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, e l'imposta trattenuta è computata senza interessi nell'imposta ordinaria (LIFD, art. 89 cpv. 5 e 6): il datore di lavoro continua quindi la trattenuta mensile. Lo status di quasi residente è descritto in dettaglio nella nostra guida sullo status di quasi residente.

12. La checklist HR, dall'assunzione alla partenza

  • All'assunzione: verificare il permesso e il domicilio, far compilare un modulo sulla situazione personale, determinare la tariffa e il Cantone competente, notificare il collaboratore entro 8 giorni.
  • Per un frontaliere: ottenere ogni anno l'attestazione di residenza fiscale (2041-AS o 2041-ASK) o il modulo Gre-1 prima del primo salario, rilevare il codice fiscale italiano di un nuovo frontaliere residente in Italia quando il Cantone lo esige, come il Ticino, seguire la sua quota di telelavoro.
  • Ogni mese: integrare i cambiamenti di situazione dal mese successivo, trattenere l'imposta sul lordo, trasmettere il conteggio entro il termine del Cantone competente, verificare la fattura del Cantone, se ne emette una, e pagare puntualmente.
  • A fine anno: con il modello annuale, effettuare il conguaglio sul salario di dicembre; rilasciare le attestazioni e riportare l'imposta trattenuta alla cifra 12 del certificato di salario.
  • Fino al 31 marzo: correggere i conteggi dell'anno trascorso, o chiedere una decisione in caso di dubbio.
  • Alla partenza di un collaboratore: notificare la fine dell'attività e, per un frontaliere che lo chiede, rilasciargli l'attestazione prevista dall'articolo 127 LIFD.

Il certificato di salario destinato a un'amministrazione estera è trattato nella nostra guida sul certificato di salario svizzero, e la lettura di un conteggio salariale nella nostra guida sulla busta paga svizzera.

Pagare in franchi collaboratori che vivono in euro

L'imposta alla fonte si calcola e si versa in franchi, ma i frontalieri spendono in euro. Versare il salario in franchi, o pagarlo in un'altra moneta, non ha le stesse conseguenze giuridiche per l'azienda: la nostra guida sulle buste paga multivaluta fa il punto della questione. ibani è un intermediario finanziario ginevrino, non una banca, che converte e trasferisce franchi verso l'euro per le aziende e i loro collaboratori; il tasso del giorno si segue sul nostro convertitore CHF-EUR.

13. Domande frequenti

Due gruppi. Anzitutto i lavoratori domiciliati o dimoranti in Svizzera che non hanno il permesso di domicilio C, ad esempio i titolari di un permesso B o L, salvo se vivono in comunione domestica con un coniuge svizzero o titolare di un permesso C. Poi i lavoratori domiciliati all'estero, frontalieri compresi, anche se sono svizzeri o titolari di un permesso C. Gli accordi internazionali modificano la regola per alcuni frontalieri: negli otto Cantoni vincolati dall'accordo del 1983 con la Francia, il datore di lavoro non trattiene nulla se il frontaliere gli consegna ogni anno la sua attestazione di residenza fiscale.

Il datore di lavoro notifica l'assunzione di una persona assoggettata all'imposta alla fonte entro otto giorni dall'inizio della sua attività (OIFo, art. 5). Allestisce di regola un conteggio mensile, da trasmettere entro 30 giorni dalla fine del periodo. Può correggere di propria iniziativa i suoi conteggi fino al 31 marzo dell'anno successivo. Diversi Cantoni fissano regole proprie: il Ticino e il Giura funzionano su base trimestrale, con un versamento entro dieci giorni, e il Ticino salda l'ultimo trimestre entro il 31 gennaio; Zurigo ammette un conteggio trimestrale per meno di dieci collaboratori assoggettati all'imposta alla fonte.

Una provvigione di riscossione compresa tra l'1 % e il 2 % dell'imposta trattenuta, il cui tasso è fissato da ciascun Cantone (LIFD, art. 88 cpv. 4). È del 2 % a Ginevra, a Basilea Città, a Zurigo e nel Giura, dell'1,50 % in Ticino. Vaud e Friburgo concedono il 2 % per un conteggio elettronico e l'1 % su carta. Il Cantone può ridurla o sopprimerla se il datore di lavoro viene meno ai suoi obblighi: Ginevra la riduce del 20 % quando la distinta riassuntiva arriva in ritardo e la sopprime in caso di tassazione d'ufficio.

Il datore di lavoro. L'articolo 138 LIFD obbliga il datore di lavoro che ha operato una trattenuta insufficiente, o nessuna trattenuta, a pagare l'imposta mancante, con il diritto di rivalersi sul collaboratore. La sua responsabilità è oggettiva: copre anche le informazioni false fornite dal dipendente e può essere fatta valere dopo la fine del contratto di lavoro. Al contrario, una trattenuta troppo elevata deve essere restituita al collaboratore.

Oltre al pagamento dell'imposta mancante, il datore di lavoro che non trattiene l'imposta o ne trattiene troppo poca, intenzionalmente o per negligenza, incorre in una multa di regola pari all'importo dell'imposta sottratta, riducibile fino a un terzo in caso di colpa lieve e aumentabile fino al triplo in caso di colpa grave (LIFD, art. 175). La violazione di un obbligo procedurale dopo diffida è punita con una multa fino a 1'000 franchi, fino a 10'000 franchi nei casi gravi o di recidiva (art. 174). Distrarre l'imposta trattenuta è un delitto punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 187).

È il metodo di calcolo applicato in cinque Cantoni: Friburgo, Ginevra, Ticino, Vaud e Vallese. L'aliquota dell'imposta vi è determinata sul reddito annuo, e il datore di lavoro può correggere gli scostamenti di reddito o di situazione personale a fine anno, in dicembre, o alla fine del rapporto di lavoro. Gli altri 21 Cantoni applicano il modello mensile: il mese vi costituisce il periodo fiscale, e la 13a mensilità è imposta nel mese in cui è versata.

Fonti ufficiali

Avvertenza: questa guida descrive il diritto federale e le prassi cantonali rilevati al 1° ottobre 2026. I termini, la periodicità dei conteggi e il tasso della provvigione di riscossione dipendono dal diritto di ciascun Cantone e possono cambiare; i Cantoni che non figurano nelle tabelle applicano le proprie regole. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non costituiscono né una consulenza fiscale né una consulenza giuridica. Fate confermare la vostra situazione dall'amministrazione fiscale del Cantone competente o da una fiduciaria prima di qualsiasi decisione.

Stipendi in franchi, collaboratori nella zona euro?

Il nostro team con sede a Ginevra accompagna le aziende che pagano in franchi collaboratori le cui spese sono in euro. Un intermediario finanziario sottoposto ad audit per la propria attività, affiliato a SO-FIT (OAD).

Siamo a vostra disposizione per email o per telefono dal lunedì al venerdì.

Torna alle guide