Successione transfrontaliera tra Svizzera e Italia: quale legge si applica agli eredi

Successione transfrontaliera: legge svizzera o legge del Paese di residenza? Guida 2026

Clock icon 14 minuti di lettura | Aggiornato il 26 agosto 2026

Autore: Brice DELHOME

📌 In breve: quale legge regola una successione Svizzera-Italia
  • Decide l'ultima residenza abituale del defunto, non la sua cittadinanza: l'articolo 90 della LDIP sul versante svizzero e l'articolo 21 del regolamento europeo 650/2012 su quello italiano indicano entrambi la legge dell'ultimo domicilio, per l'intero patrimonio. Chi muore da italiano a Lugano lascia una successione di diritto svizzero.
  • La trappola: legge civile e fisco non seguono la stessa regola. Tra Italia e Svizzera non esiste alcuna convenzione sulle successioni. La buona notizia è che i due sistemi si sovrappongono poco: se il defunto risiedeva in Svizzera, l'Italia tassa soltanto i beni situati in territorio italiano.
  • Il costo che nessuno mette a bilancio: la quota arriva in franchi, le spese si pagano in euro. Su 300 000 CHF rimpatriati, un margine bancario dell'1,5 per cento costa 4 500 CHF; con ibani e un margine dello 0,15 per cento a quell'importo, la stessa operazione costa 450 CHF.

Un conto a Lugano, una casa sul lago di Como, figli sui due versanti del confine: la domanda arriva sempre nel momento peggiore, e quasi sempre nell'ordine sbagliato. Si chiede «quanto dovrò pagare» molto prima di chiedersi quale legge si applichi.

Sono due sistemi distinti. La legge applicabile stabilisce chi eredita, in quali quote, e di che cosa il defunto poteva disporre liberamente in vita. La fiscalità obbedisce a regole del tutto diverse, e tra Berna e Roma non esiste alcun coordinamento convenzionale. Una successione può benissimo essere regolata dal diritto svizzero e dichiarata in Italia.

Questa guida smonta i due meccanismi uno dopo l'altro, con i testi che li reggono e casi concreti del Ticino e della fascia di confine. Vale per i frontalieri di Chiasso e Mendrisio, per gli italiani residenti a Lugano, Zurigo o Ginevra, per i doppi cittadini e per chiunque abbia un patrimonio a cavallo della frontiera. Non sostituisce il notaio: serve ad arrivare da lui sapendo quali domande contano.

1. La regola di base: decide l'ultima residenza abituale

La legge applicabile a una successione transfrontaliera è quella dello Stato in cui il defunto aveva la sua ultima residenza abituale, e copre l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, ovunque si trovino i beni. La cittadinanza del defunto, il luogo dei suoi conti e il Paese che gli versava la pensione non cambiano nulla di per sé.

Cosa dice il diritto svizzero

L'articolo 90 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale privato, la LDIP, sottopone al diritto svizzero la successione di una persona che aveva il suo ultimo domicilio in Svizzera. L'articolo 86 attribuisce parallelamente alle autorità giudiziarie o amministrative svizzere di quell'ultimo domicilio la competenza a liquidare la successione e a decidere le controversie ereditarie. Se invece il defunto era domiciliato all'estero, l'articolo 90 capoverso 2 rinvia alle norme di diritto internazionale privato dello Stato di ultimo domicilio.

Cosa si applica in Italia

Dal 17 agosto 2015 l'Italia applica il regolamento (UE) 650/2012, il cosiddetto regolamento successioni. Anche il suo articolo 21 si fonda sulla residenza abituale del defunto al momento della morte, per la successione nel suo complesso. Due caratteristiche di questo testo pesano molto in un dossier italo-svizzero. La prima è l'applicazione universale: talvolta il regolamento designa la legge di uno Stato non membro, e quella legge si applica comunque. La seconda è l'articolo 34, che ammette il rinvio quando la legge designata è quella di uno Stato terzo come la Svizzera.

Situazione del defuntoLettura svizzera (LDIP)Lettura italiana (reg. 650/2012)Legge applicabile
Italiano domiciliato a Lugano da 12 anniUltimo domicilio in Svizzera, art. 90 cpv. 1Residenza abituale in Svizzera, art. 21Diritto svizzero, su tutto il patrimonio
Svizzero domiciliato a Milano da 20 anniRinvio alle regole italiane, art. 90 cpv. 2Residenza abituale in Italia, art. 21Diritto italiano, su tutto il patrimonio
Frontaliere residente a Como, stipendio e conti in TicinoNessun domicilio svizzeroResidenza abituale in ItaliaDiritto italiano, conti svizzeri compresi
Pensionato svizzero trasferito in Portogallo, appartamento a LuganoRinvio alle regole portoghesi, art. 90 cpv. 2Residenza abituale in Portogallo, art. 21Diritto portoghese, salvo scelta di legge
⚠️ Attenzione: la residenza abituale non è una casella amministrativa ma una valutazione di fatto. Un frontaliere che lavora a Lugano, vi affitta un monolocale e rientra ogni fine settimana a Varese resta di norma residente abituale in Italia. Al contrario, un pensionato che ha conservato la residenza anagrafica italiana ma vive undici mesi l'anno in Ticino può vedersi riconoscere una residenza abituale svizzera. È qui che nasce la maggior parte delle controversie successorie transfrontaliere.

L'unica vera eccezione: gli immobili

L'articolo 86 capoverso 2 LDIP fa salva la competenza esclusiva rivendicata dallo Stato in cui si trovano gli immobili. L'Italia non rivendica più una simile competenza esclusiva da quando si applica il regolamento successioni, il che semplifica molto i dossier italo-svizzeri. La riserva resta però viva verso altri Paesi, in particolare fuori dall'Unione europea, dove un immobile può creare una successione scissa, con due masse e due leggi.

2. Scegliere la propria legge: cosa ha aperto la riforma svizzera del 2025

La scelta di legge, o professio juris, permette di sottoporre la propria successione al diritto di uno Stato di cui si ha la cittadinanza, per testamento o per patto successorio. È l'unica leva che consente di correggere la regola della residenza abituale, e deve essere espressa: nessuna clausola implicita e nessuna consuetudine familiare la sostituiscono.

Cosa è cambiato il 1° gennaio 2025

Il capitolo 6 della LDIP, dedicato alle successioni, è stato riformato per ridurre i conflitti con il regolamento europeo. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Il cambiamento più concreto riguarda i doppi cittadini: un italo-svizzero domiciliato in Svizzera può ora sottoporre la propria successione al diritto italiano, cosa che il vecchio testo escludeva non appena entrava in gioco il passaporto svizzero. La riforma amplia anche le possibilità di elezione del foro.

Il limite invece è rimasto: un cittadino svizzero non può servirsi di questa scelta per sottrarsi alle norme svizzere sulla quota disponibile. La scelta del diritto italiano da parte di un doppio cittadino resta quindi vincolata dalle quote di riserva svizzere.

L'asimmetria con il regolamento europeo

Sul versante europeo l'articolo 22 del regolamento 650/2012 è più ampio: chiunque può scegliere la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza, senza clausola di salvaguardia equivalente. Un cittadino svizzero residente a Como può dunque sottoporre la propria successione al diritto svizzero e godere pienamente della quota disponibile svizzera, più generosa di quella italiana. È oggi uno dei pochi veri margini di manovra patrimoniale nella fascia di confine.

💡 Da sapere: una scelta di legge non ha alcun effetto fiscale. Scegliere il diritto svizzero per la propria successione non sposta di un franco la competenza delle amministrazioni finanziarie, che ragionano sul domicilio del defunto, sulla situazione dei beni e sulla residenza dell'erede, mai sulla legge civile prescelta. Le due questioni restano separate: è tutto il senso della sezione 6.

3. Legittima: il vero scarto tra Lugano e Milano

La quota di riserva, o legittima, è la frazione della successione che la legge riserva a determinati eredi e di cui il defunto non può disporre liberamente. È su questo punto che diritto svizzero e diritto italiano divergono di più, ed è molto spesso l'unica ragione per cui vale la pena fare una scelta di legge.

La Svizzera dopo la riforma del 1° gennaio 2023

Il diritto successorio svizzero è stato riformato il 1° gennaio 2023 in senso nettamente liberale. La riserva dei discendenti è passata da tre quarti a metà della loro quota legale. La riserva dei genitori è stata soppressa del tutto. Quella del coniuge superstite o del partner registrato resta fissata a metà della sua quota legale. Dal 2023 è quindi sempre possibile disporre liberamente di almeno la metà della successione.

L'Italia

La legittima italiana assorbe una parte molto più pesante del patrimonio, e soprattutto il coniuge è legittimario a pieno titolo anche in presenza di figli, con in più il diritto di abitazione sulla casa familiare.

Configurazione familiareQuota disponibile in diritto svizzero (dal 2023)Quota disponibile in diritto italiano
Un figlio, nessun coniuge1/2 della successione1/2 della successione
Due figli o più, nessun coniuge1/2 della successione1/3 della successione
Coniuge e un figlio1/2 della successione1/3 della successione
Coniuge e due figli o più1/2 della successione1/4 della successione
Solo genitori, nessun discendente né coniugeIntera successione, la riserva dei genitori è abolita2/3, gli ascendenti restano legittimari

Su un patrimonio di 1 200 000 CHF lasciato da un vedovo ai suoi tre figli, lo scarto è evidente: 600 000 CHF liberamente attribuibili in diritto svizzero, contro l'equivalente di 400 000 CHF in diritto italiano. Per un imprenditore ticinese che vuole favorire il figlio che riprende l'attività, la differenza non è teorica.

Due differenze strutturali da capire

La legittima italiana si difende con l'azione di riduzione, che può recuperare i beni in natura e non soltanto un valore. Un figlio pretermesso può quindi rimettere in discussione l'attribuzione di un immobile o di una quota societaria, non solo chiedere una somma. È un rischio molto più concreto per un'azienda familiare di quanto non sia il modello tedesco, dove la quota riservata è un semplice credito in denaro.

Il diritto svizzero ammette inoltre il patto successorio, contratto con cui una persona regola la propria successione con i suoi eredi, anche mediante rinuncia anticipata. Il diritto italiano vieta invece i patti successori all'articolo 458 del codice civile. Un patto successorio validamente concluso in Svizzera può comunque produrre effetti in un dossier europeo: l'articolo 25 del regolamento 650/2012 ne regola l'ammissibilità e gli effetti secondo la legge che sarebbe stata applicabile alla successione se il disponente fosse morto il giorno della conclusione. Metterlo in sicurezza significa fissare due parametri: il domicilio al momento della firma e la scelta di legge.

4. Cosa non entra nell'asse ereditario

Una parte importante di un patrimonio svizzero sfugge del tutto alla massa ereditaria. Ignorarlo porta a sovrastimare l'eredità, e talvolta a litigare su valori che non erano in gioco.

Il regime patrimoniale si liquida prima

Prima di ogni divisione occorre liquidare il regime patrimoniale tra i coniugi: il coniuge superstite recupera anzitutto quanto gli spetta a quel titolo, e solo il saldo forma la successione. Questo regime segue proprie regole di collegamento, distinte da quelle successorie, agli articoli da 51 a 58 della LDIP sul versante svizzero e nel regolamento (UE) 2016/1103 su quello italiano. Una coppia sposata in Italia senza convenzione e poi trasferita in Ticino può trovarsi sotto un regime diverso da quello che crede. La nostra guida su sposarsi in Svizzera da stranieri illustra questa meccanica.

Il secondo pilastro non è un attivo successorio

Le prestazioni per superstiti della previdenza professionale non entrano nella successione. Spettano ai beneficiari designati dalla legge e dal regolamento della cassa, secondo un ordine imposto che comincia dal coniuge superstite e dai figli. Un erede istituito per testamento non vi ha diritto se non figura in quell'ordine, e chi rinuncia all'eredità può invece percepirle. Gli averi del secondo pilastro e di libero passaggio si trattano dunque con la cassa pensione, non con il notaio.

Pilastro 3a e assicurazioni vita seguono la clausola beneficiaria

Il pilastro 3a vincolato e le assicurazioni sulla vita seguono anch'essi una clausola beneficiaria. Il capitale è versato direttamente alla persona designata, fuori dalla divisione. Può tuttavia essere considerato nel calcolo delle quote di riserva, nei limiti del valore di riscatto, se il defunto ha manifestamente cercato di aggirare i legittimari.

💡 Il riflesso da prendere: chiedete alla cassa pensione e all'assicuratore una copia dell'ordine dei beneficiari in vigore, prima ancora di rivolgervi a un notaio. In una famiglia ricomposta, un ex coniuge rimasto beneficiario di un pilastro 3a è un caso classico e costoso.

5. Chi liquida la successione, e con quali documenti?

L'autorità competente è in linea di principio quella dell'ultimo domicilio del defunto: le autorità svizzere in forza dell'articolo 86 LDIP, gli organi dello Stato di residenza abituale in forza dell'articolo 4 del regolamento 650/2012. I due sistemi convergono di nuovo, ma non rilasciano gli stessi documenti, ed è lì che il calendario si inceppa.

Certificato ereditario svizzeroCertificato successorio europeo
Rilasciato daL'autorità dell'ultimo domicilio svizzero del defunto (pretura o notaio, secondo il cantone)Il notaio o l'autorità giudiziaria dello Stato membro competente
FondamentoCodice civile svizzero e LDIPRegolamento (UE) 650/2012
PortataRiconosciuto in Svizzera, all'estero caso per casoCircola di diritto nell'Unione, senza effetto automatico in Svizzera
Uso tipicoSbloccare un conto bancario svizzero, iscrivere un immobile al registro fondiario svizzeroProvare la qualità di erede presso una banca o un notaio nell'Unione

Una successione con beni su entrambi i lati richiede quindi spesso i due documenti in parallelo. L'Ufficio federale di giustizia ha pubblicato linee guida, aggiornate a gennaio 2025, che precisano a quali condizioni un certificato ereditario estero, compreso il certificato successorio europeo, possa servire da giustificativo per un'iscrizione nel registro fondiario svizzero.

Il blocco dei conti, passaggio obbligato

Al decesso l'istituto svizzero blocca i conti del defunto, in certe configurazioni anche i conti cointestati, fino alla produzione dei documenti successori. Gli eredi devono di norma fornire l'atto di morte, il certificato ereditario e, per i non residenti, un documento d'identità certificato e talvolta un'attestazione di residenza fiscale. Mettete in conto diverse settimane, a volte diversi mesi, tra il decesso e il primo bonifico effettivo.

⚠️ Il calendario fiscale non vi aspetta. La dichiarazione di successione italiana va presentata entro dodici mesi dal decesso, e dal 1° gennaio 2025 l'imposta è autoliquidata nel quadro EF e versata entro novanta giorni dalla presentazione. Il certificato ereditario svizzero può arrivare dopo. Può quindi capitare di dover adempiere in Italia prima di aver incassato la quota svizzera: pianificate la liquidità, o chiedete la rateazione all'Agenzia delle Entrate.

6. Fiscalità: due sistemi, nessuna convenzione

Tra l'Italia e la Svizzera non esiste alcuna convenzione contro le doppie imposizioni in materia di successioni. Ciascuno dei due Stati applica il proprio diritto interno. Contrariamente a quanto accade nel dossier franco-svizzero, questa assenza produce però raramente una doppia imposizione, perché i criteri di collegamento dei due sistemi si incrociano poco.

Il versante svizzero: niente a livello federale, tutto a livello cantonale

Non esiste un'imposta federale di successione. L'iniziativa che voleva introdurne una, con un'aliquota del 50 per cento oltre i 50 milioni di franchi, è stata respinta dal 78,3 per cento dei votanti il 30 novembre 2025, senza che alcun cantone la accettasse. Ventiquattro cantoni prelevano un'imposta di successione, Svitto e Obvaldo nessuna. Il collegamento segue la prassi del Tribunale federale: il patrimonio mobiliare è tassato nel cantone dell'ultimo domicilio del defunto, gli immobili nel cantone in cui si trovano. Il coniuge superstite è esente ovunque, i discendenti diretti in quasi tutti i cantoni, Ticino, Zurigo e Ginevra compresi. Fanno eccezione Vaud, Neuchâtel e Appenzello Interno.

Il versante italiano: conta la residenza del defunto

La regola di territorialità italiana è semplice e spesso favorevole a chi ha legami con la Svizzera. Se il defunto era residente in Italia, l'imposta colpisce tutti i beni trasferiti, ovunque si trovino, conti svizzeri inclusi. Se il defunto non era residente in Italia, l'imposta colpisce soltanto i beni esistenti in territorio italiano. Un conto acceso a Lugano da un residente ticinese e trasmesso a un figlio residente a Varese resta quindi fuori dal perimetro dell'imposta italiana.

BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre la franchigia
Coniuge e parenti in linea retta1 000 000 euro per erede4 %
Fratelli e sorelle100 000 euro per erede6 %
Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea rettaNessuna6 %
Tutti gli altri soggettiNessuna8 %

Il decreto legislativo 139/2024 ha inoltre cambiato il metodo per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025: l'imposta è ora autoliquidata dal contribuente nel quadro EF della dichiarazione telematica e versata entro novanta giorni, e il coacervo successorio, che sommava le donazioni ricevute in vita all'asse ereditario, è stato abolito.

💡 La lettura corretta: in un dossier italo-svizzero la domanda giusta non è «dove vive l'erede» ma «dove risiedeva il defunto». È questo criterio a stabilire se i conti svizzeri entrano o meno nella base imponibile italiana. Nel dossier franco-svizzero è esattamente il contrario, ed è la ragione per cui le due situazioni non si possono trattare allo stesso modo.

7. Quattro situazioni concrete, con i numeri

Caso 1: pensionato italiano a Lugano, figli rimasti a Varese

Decesso a Lugano dopo quindici anni di residenza, patrimonio di 1 800 000 CHF, due figli residenti in Italia.

Legge civile: diritto svizzero, per l'articolo 90 capoverso 1 LDIP e l'articolo 21 del regolamento europeo. La riserva dei figli è pari a metà della loro quota legale.
Imposta svizzera: il Ticino esenta i discendenti in linea retta. Conto cantonale a zero.
Imposta italiana: il defunto non era residente in Italia, quindi l'imposta colpisce soltanto i beni esistenti in territorio italiano. Se il patrimonio è interamente svizzero, l'imposta italiana è nulla. Resta l'obbligo dichiarativo per gli eventuali beni italiani, e il monitoraggio fiscale delle attività estere per gli eredi residenti.

Caso 2: frontaliere residente a Como, conti a Chiasso

Legge civile: diritto italiano, su tutto il patrimonio, conti svizzeri compresi. La legittima italiana si applica integralmente.
Imposta svizzera: nessuna imposta cantonale sul patrimonio mobiliare, perché l'ultimo domicilio del defunto non era in Svizzera. Un immobile svizzero sarebbe invece tassato nel cantone in cui si trova.
Imposta italiana: imposizione sul patrimonio mondiale. Su un conto svizzero di 600 000 euro trasmesso a un unico figlio, l'imposta resta comunque nulla, perché l'importo è inferiore alla franchigia di 1 000 000 di euro. Il conto va comunque indicato in dichiarazione.

Caso 3: doppio cittadino italo-svizzero a Lugano, tre figli

Vuole favorire la figlia che riprende lo studio professionale di famiglia, senza aprire un contenzioso.

Senza testamento: diritto svizzero per difetto, quota disponibile di metà. Può quindi attribuirle il 50 per cento della successione in aggiunta alla sua quota di riserva.
Scegliendo il diritto italiano, cosa possibile dal 1° gennaio 2025: la quota disponibile scenderebbe a un terzo con tre figli, e l'azione di riduzione permetterebbe di rimettere in discussione l'attribuzione in natura. La scelta di legge giocherebbe qui contro il suo obiettivo.

Caso 4: svizzero residente a Como, appartamento a Lugano

Legge civile: diritto italiano per difetto, articolo 21 del regolamento. Ma in quanto cittadino svizzero può scegliere il diritto svizzero in base all'articolo 22 e recuperare la quota disponibile svizzera, senza il limite che si impone ai doppi cittadini domiciliati in Svizzera.
Imposta: l'appartamento di Lugano è tassato secondo le regole del Cantone Ticino a titolo di luogo di situazione, e l'Italia tassa l'intero patrimonio perché il defunto vi era residente. L'imposta pagata in Svizzera sui beni esteri è detraibile da quella italiana.

8. I sei errori più costosi

  • Credere che la cittadinanza decida la legge applicabile. Di per sé non decide nulla. Conta solo la residenza abituale, salvo scelta di legge espressa.
  • Ragionare sulla residenza dell'erede invece che su quella del defunto. In Italia è la residenza del defunto a stabilire se i beni svizzeri entrano nella base imponibile.
  • Redigere un testamento italiano su un patrimonio svizzero senza clausola di scelta di legge. Il testamento resta valido nella forma, ma la successione continua a essere regolata dal diritto svizzero, con equilibri diversi da quelli voluti.
  • Dimenticare i dodici mesi della dichiarazione di successione. Decorrono dal decesso, non dall'incasso dei fondi svizzeri.
  • Confondere successione e previdenza. Secondo pilastro, pilastro 3a e assicurazioni vita seguono una clausola beneficiaria e restano fuori dall'asse: ripartirli in un testamento non produce alcun effetto.
  • Lasciar convertire la quota senza guardare il cambio. Su una somma a sei cifre è spesso la voce di costo più alta dopo l'imposta, e l'unica che l'erede controlla del tutto.

9. Ricevere la propria quota dalla Svizzera: il costo del cambio

Una successione italo-svizzera si chiude quasi sempre con un bonifico in franchi verso un conto in euro. È l'ultima tappa, quella che nessuno prepara, e si quantifica in modo molto semplice.

Importo ricevuto dalla SvizzeraCosto con margine bancario dell'1,5 %Margine ibani applicabileCosto con ibaniDifferenza
50 000 CHF750 CHF0,30 %150 CHF600 CHF
150 000 CHF2 250 CHF0,20 %300 CHF1 950 CHF
300 000 CHF4 500 CHF0,15 %450 CHF4 050 CHF
700 000 CHF10 500 CHF0,15 %1 050 CHF9 450 CHF

La griglia ibani è decrescente: 0,40 % fino a 10 000 CHF, 0,35 % da 10 000 a 50 000 CHF, 0,30 % da 50 000 a 100 000 CHF, 0,20 % da 100 000 a 250 000 CHF, poi 0,15 % oltre. Non si aggiunge alcuna spesa di apertura, di tenuta conto o di bonifico.

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Fonti istituzionali: LDIP, RS 291 (Fedlex) · Ufficio federale di giustizia, diritto internazionale privato · UFG, certificati ereditari esteri · AFC, imposte su successioni e donazioni · Regolamento (UE) 650/2012

Domande frequenti

Quale legge si applica alla successione di un italiano deceduto in Svizzera?

La legge svizzera, se la Svizzera era la sua ultima residenza abituale. La cittadinanza del defunto non determina la legge applicabile. L'articolo 90 capoverso 1 della LDIP sottopone al diritto svizzero la successione di una persona che aveva il suo ultimo domicilio in Svizzera, per l'intero patrimonio. Il regolamento europeo 650/2012, applicabile in Italia dal 17 agosto 2015, arriva alla stessa conclusione: anche esso si fonda sull'ultima residenza abituale del defunto e si applica persino quando designa la legge di uno Stato terzo come la Svizzera. Un italiano che vive a Lugano da dieci anni lascia dunque una successione regolata dal diritto svizzero, compresi i beni situati in Italia. Questa convergenza si rompe solo con una scelta di legge espressa.

Si può scegliere la legge italiana per una successione aperta in Svizzera?

Sì, con una clausola espressa in un testamento o in un patto successorio, e dal 2025 anche per i doppi cittadini. L'articolo 91 della legge svizzera sul diritto internazionale privato permette di sottoporre la propria successione al diritto di uno dei propri Stati di cittadinanza. La revisione del capitolo sulle successioni entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha esteso questa facoltà ai plurinazionali che possiedono anche il passaporto svizzero, cosa prima esclusa. Resta un limite netto: un cittadino svizzero non può derogare con questa scelta alle norme svizzere sulla quota disponibile, cioè sulle quote di riserva. Nel senso opposto, un cittadino svizzero residente in Italia può scegliere il diritto svizzero in base all'articolo 22 del regolamento 650/2012, senza tale restrizione.

Esiste una convenzione fiscale tra Italia e Svizzera sulle successioni?

No. L'Italia non ha alcuna convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte di successione con la Svizzera. Ciascuno dei due Stati applica quindi il proprio diritto interno. In pratica il rischio di doppia imposizione resta contenuto, perché i due sistemi si incrociano poco: la Svizzera tassa il patrimonio mobiliare nel cantone dell'ultimo domicilio del defunto e gli immobili nel cantone in cui si trovano, mentre l'Italia tassa l'intero patrimonio mondiale solo se il defunto era residente in Italia, e altrimenti soltanto i beni situati in territorio italiano. L'imposta eventualmente pagata all'estero su beni esteri è comunque detraibile dall'imposta italiana.

Un erede residente in Italia paga l'imposta su un'eredità svizzera?

Dipende da dove risiedeva il defunto, non da dove risiede l'erede. Se il defunto era residente in Svizzera, l'Italia tassa soltanto i beni situati in territorio italiano: un conto acceso a Lugano o a Zurigo resta fuori dal perimetro. Se invece il defunto era residente in Italia, l'imposta italiana colpisce il patrimonio mondiale, conti svizzeri compresi. In linea retta e tra coniugi l'aliquota è del 4 per cento e si applica soltanto sulla parte che eccede la franchigia di 1 000 000 di euro per erede, il che esclude di fatto la maggior parte delle successioni familiari. Per i fratelli l'aliquota è del 6 per cento oltre 100 000 euro, per gli altri soggetti dell'8 per cento senza franchigia.

Quali sono i termini della dichiarazione di successione dopo un decesso in Svizzera?

Dodici mesi dall'apertura della successione, cioè dalla data del decesso. Il termine vale anche quando il decesso è avvenuto all'estero e quando i beni si trovano in Svizzera. Dal 1° gennaio 2025, per effetto del decreto legislativo 139/2024, l'imposta di successione è autoliquidata dal contribuente nel quadro EF della dichiarazione telematica, e va versata entro novanta giorni dalla presentazione. Il certificato ereditario svizzero necessario per sbloccare un conto in Svizzera arriva spesso dopo: conviene quindi non far dipendere la dichiarazione italiana dall'incasso effettivo delle somme.

Il secondo pilastro svizzero fa parte dell'asse ereditario?

No. Le prestazioni per superstiti della previdenza professionale svizzera non entrano nella successione. Spettano ai beneficiari designati dalla legge e dal regolamento della cassa pensione, secondo un ordine prestabilito che comincia dal coniuge superstite e dai figli. Un erede istituito per testamento non ha alcun diritto se non compare in quell'ordine, e chi rinuncia all'eredità può comunque percepirle. Lo stesso vale per il pilastro 3a e il secondo pilastro, che seguono una propria clausola beneficiaria, anche se il loro valore di riscatto può essere considerato nel calcolo delle quote di riserva. Gli averi del secondo pilastro e di libero passaggio si trattano quindi con l'istituto di previdenza, in un fascicolo separato da quello del notaio.