
Frontaliere residente in Italia: vecchio o nuovo, quale regime fiscale vi si applica?
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- Vecchio frontaliere: avete lavorato da frontalieri in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese in un qualsiasi momento tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Il vostro stipendio è tassato solo in Svizzera, secondo le tariffe ordinarie, e l'accordo non fissa una data di scadenza per questo regime. Eccezione: alcuni comuni assenti dagli elenchi del vecchio accordo, indicati in un decreto-legge italiano del 2024 (sezione 5).
- Nuovo frontaliere: la Svizzera trattiene al massimo l'80 % dell'imposta alla fonte ordinaria (tariffe R, S, T o U), poi l'Italia tassa lo stipendio e scomputa l'imposta svizzera. Solo la parte dello stipendio oltre i 10'000 euro concorre a formare il reddito imponibile italiano.
- In Ticino nel 2026, per una persona sola senza figli che guadagna 6'000 franchi lordi al mese, la ritenuta è di 606 franchi per un vecchio frontaliere e di 480 franchi per un nuovo, che deve poi pagare l'imposta italiana.
- Fuori dall'accordo: se abitate fuori dalla zona dei 20 km, lavorate fuori dai tre cantoni o superate nell'anno i 45 giorni di mancato rientro per motivi professionali, non si applica nessuno dei due regimi.
- Il 2033 non è la fine dell'esenzione dei vecchi frontalieri: è l'ultimo anno fiscale per il quale i cantoni versano ai comuni italiani una compensazione del 40 %.
Sommario di questa guida:
- 🧭 1. Vecchio o nuovo frontaliere: in quale categoria rientrate?
- 📍 2. Chi è frontaliere ai sensi dell'accordo italo-svizzero?
- 🇨🇭 3. Vecchio frontaliere: come siete tassati, e fino a quando?
- ✂️ 4. Nuovo frontaliere: quanto trattiene la Svizzera?
- 🇮🇹 5. Nuovo frontaliere: cosa dichiarate in Italia?
- 💱 6. Quale tasso di cambio per dichiarare in Italia uno stipendio in franchi?
- 🚫 7. Cosa succede se non siete frontalieri ai sensi dell'accordo?
- 🏥 8. Chi deve pagare la «tassa sulla salute»?
- 🧾 9. Cosa verificare sulla busta paga e nel corso dell'anno?
- ❓ 10. Domande frequenti
Due colleghi fanno lo stesso tragitto ogni mattina, da Como a Lugano, per lo stesso stipendio. Uno paga le imposte solo in Svizzera; l'altro paga un'imposta ridotta in Svizzera e poi un'imposta in Italia. A distinguerli non sono né il permesso, né la cittadinanza, né il datore di lavoro attuale, ma una data: il 17 luglio 2023, giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. Questa guida vi aiuta a stabilire la vostra categoria, a leggere la ritenuta alla fonte, a preparare la dichiarazione italiana di un nuovo frontaliere e a individuare le situazioni in cui l'accordo non si applica più.
1. Vecchio o nuovo frontaliere: in quale categoria rientrate?
Rientrate tra i vecchi frontalieri se siete stati frontalieri fiscali in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese in un qualsiasi momento tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; altrimenti, rientrate tra i nuovi frontalieri. L'articolo 9 dell'accordo del 23 dicembre 2020 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43) riserva il regime transitorio ai residenti in Italia che, alla data della sua entrata in vigore, svolgono, o hanno svolto tra il 31 dicembre 2018 e tale data, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera svizzera per un datore di lavoro svizzero. L'accordo è in vigore dal 17 luglio 2023 e si applica dal 1° gennaio 2024.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha chiarito diversi punti nelle sue FAQ:
- non è richiesta alcuna durata minima di impiego nel periodo, ma il datore di lavoro deve aver versato al cantone la relativa imposta alla fonte;
- basta essere stati frontalieri fiscali in un qualsiasi momento del periodo, qualunque sia l'impiego svolto in seguito, anche se avete lasciato la zona dei 20 km durante il periodo e vi siete tornati più tardi;
- conta anche un impiego da apprendista o da stagista con permesso G nel periodo;
- la cittadinanza non ha alcun ruolo: conta solo la residenza fiscale.
Un'eccezione: se risiedete in un comune elencato negli allegati del decreto-legge italiano n. 113 del 2024, potete essere tassati come nuovi frontalieri anche se lavoravate già in Svizzera in quel periodo (sezione 5).
| La vostra situazione | Categoria |
|---|---|
| Frontaliere a Mendrisio dal 2015, sempre presso lo stesso datore di lavoro | Vecchio frontaliere |
| Sei mesi di stage a Chiasso nel 2020, poi impiego in Italia, poi ritorno in Ticino nel 2025 | Vecchio frontaliere: basta il periodo del 2020 |
| Frontaliere a Lugano da marzo 2023, nuovo datore di lavoro a Bellinzona nel 2026 | Vecchio frontaliere: il cambio di datore di lavoro non fa perdere lo status (sezione 3) |
| Primo impiego in Ticino il 1° settembre 2023 | Nuovo frontaliere |
| Dipendente a Zurigo tra il 2019 e il 2023, assunto a Lugano nel 2024 | Nuovo frontaliere: Zurigo non fa parte dell'area di frontiera dell'accordo |
In caso di disaccordo sulla vostra categoria, il protocollo aggiuntivo dell'accordo prevede che possiate chiedere l'avvio di una procedura amichevole tra le amministrazioni dei due Paesi. In pratica, rivolgetevi prima all'amministrazione fiscale del cantone d'impiego.
2. Chi è frontaliere ai sensi dell'accordo italo-svizzero?
Chi soddisfa contemporaneamente tre condizioni, che l'articolo 2, lettera b, dell'accordo fissa sia per i vecchi sia per i nuovi frontalieri. Occorre:
- risiedere fiscalmente in un comune italiano il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, entro 20 km dal confine;
- lavorare come dipendente nell'area di frontiera svizzera, cioè in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese, per un datore di lavoro, una stabile organizzazione o una base fissa situati in Svizzera;
- rientrare in linea di principio ogni giorno al proprio domicilio principale in Italia.
Fa fede l'elenco dei comuni. Figura nell'accordo amichevole del 22 dicembre 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024 (allegato B per i comuni italiani). Il file che l'AFC mette a disposizione dei software di contabilità salariale ne conta 518, nelle regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano: vi figurano per esempio Como, Varese, Luino, Sondrio, Domodossola, Verbania o Aosta, ma né Busto Arsizio né la città di Lecco. Questo file è solo uno strumento; in caso di dubbio, conta l'allegato dell'accordo amichevole.
Il rientro quotidiano ammette una tolleranza. Il protocollo aggiuntivo consente fino a 45 giorni per anno civile di mancato rientro al domicilio per motivi professionali; i giorni di ferie e di malattia non vengono conteggiati. Oltre tale limite, l'AFC indica che la persona perde lo status di frontaliere «per l'anno in questione». La nostra guida sui giorni di mancato rientro del frontaliere illustra nel dettaglio questo conteggio. Il telelavoro dal domicilio in Italia ha un proprio tetto, il 25 % del tempo di lavoro, spiegato nella nostra guida sul telelavoro del frontaliere residente in Italia.
3. Vecchio frontaliere: come siete tassati, e fino a quando?
Solo in Svizzera, con una ritenuta alla fonte secondo le tariffe ordinarie, e senza una data di scadenza fissata dall'accordo. L'articolo 9, paragrafo 1, prevede che lo stipendio del vecchio frontaliere resti imponibile soltanto in Svizzera. L'Italia non tassa questo stipendio: non c'è alcuna franchigia da calcolare né alcun credito d'imposta da chiedere. Il datore di lavoro applica le tariffe ordinarie A, B, C o H (persona sola, coniugi con un solo reddito, coniugi con doppio reddito, famiglia monoparentale), le stesse dei dipendenti residenti in Svizzera assoggettati all'imposta alla fonte, e i dati salariali del vecchio frontaliere non rientrano nello scambio annuale di informazioni con l'Italia.
La data del 2033 non riguarda la vostra imposta. Riguarda la compensazione finanziaria: per gli anni fiscali fino al 2033, ciascuno dei tre cantoni versa ai comuni italiani di confine il 40 % dell'imposta alla fonte prelevata sui vecchi frontalieri. L'AFC precisa che dall'anno fiscale 2034 la Svizzera tratterrà l'intero gettito. Nulla, nell'accordo, prevede che l'imposizione esclusiva in Svizzera termini in quella data. L'accordo viene invece riesaminato ogni cinque anni.
Un cambio di datore di lavoro non vi fa perdere lo status. Lo scambio di lettere che accompagna l'accordo precisa che i vecchi frontalieri restano imponibili soltanto in Svizzera indipendentemente da qualsiasi cessazione del rapporto di lavoro o cambio di datore di lavoro, a due condizioni:
- continuare a soddisfare la definizione di frontaliere della sezione 2 (comune entro i 20 km, rientro quotidiano in linea di principio);
- lavorare nell'area di frontiera, in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese, per un datore di lavoro svizzero.
Un vecchio frontaliere che accetta un posto a Zurigo, o che si trasferisce a Milano, non soddisfa quindi più le condizioni del regime transitorio finché dura questa situazione. L'accordo prevede inoltre che le due amministrazioni possano consultarsi in caso di abuso manifesto dello status di vecchio frontaliere.
4. Nuovo frontaliere: quanto trattiene la Svizzera?
Al massimo l'80 % dell'imposta alla fonte ordinaria, secondo le tariffe R, S, T o U, che incorporano già questa riduzione. L'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo limita l'imposta dello Stato in cui si lavora all'80 % dell'imposta sul reddito che vi sarebbe prelevata, imposte federale, cantonale e comunale comprese. Le tariffe R, S, T e U corrispondono alle tariffe A (persona sola), B (coniugi con un solo reddito), C (coniugi con doppio reddito) e H (famiglia monoparentale): il vostro datore di lavoro non applica quindi una seconda riduzione.
La tabella seguente riporta le aliquote del Cantone Ticino per il 2026, come figurano nel file delle tariffe che l'AFC pubblica per i software di contabilità salariale, senza figli e senza imposta di culto, che le tariffe ticinesi non comprendono. L'aliquota si applica allo stipendio lordo mensile soggetto all'imposta alla fonte.
| Situazione (Ticino, 2026, senza figli) | Lordo mensile 6'000 CHF | Lordo mensile 8'000 CHF |
|---|---|---|
| Persona sola, vecchio frontaliere (tariffa A0) | 10,1 %, ossia 606 CHF | 12,8 %, ossia 1'024 CHF |
| Persona sola, nuovo frontaliere (tariffa R0) | 8,0 %, ossia 480 CHF | 10,2 %, ossia 816 CHF |
| Coniugato, coniuge senza reddito, vecchio frontaliere (tariffa B0) | 5,2 %, ossia 312 CHF | 8,1 %, ossia 648 CHF |
| Coniugato, coniuge senza reddito, nuovo frontaliere (tariffa S0) | 4,1 %, ossia 246 CHF | 6,4 %, ossia 512 CHF |
Su un anno, a una persona sola che guadagna 6'000 franchi al mese vengono trattenuti 7'272 franchi da vecchio frontaliere e 5'760 franchi da nuovo, ossia 1'512 franchi in meno. Questo scarto non misura la differenza di carico fiscale complessivo: il nuovo frontaliere deve poi pagare l'imposta italiana (sezione 5). L'accordo prevede del resto che il carico fiscale complessivo di un nuovo frontaliere residente in Italia non debba essere inferiore all'imposta che avrebbe pagato con l'accordo del 1974.
Queste aliquote variano con la fascia di stipendio: a 6'001 franchi, l'aliquota sale al 10,2 % nella tariffa A0 e all'8,1 % nella tariffa R0. Le tariffe dei Grigioni e del Vallese sono diverse. La nostra guida sulle tariffe dell'imposta alla fonte spiega come leggere il codice che figura sulla vostra busta paga.
Come per il vecchio frontaliere, la ritenuta è definitiva in Svizzera: nessuna tassazione ordinaria ulteriore. Il nuovo frontaliere fa valere l'imposta svizzera in Italia, sotto forma di credito d'imposta.
5. Nuovo frontaliere: cosa dichiarate in Italia?
L'intero stipendio svizzero, di cui è imponibile solo la parte oltre i 10'000 euro, e poi l'imposta svizzera come credito d'imposta. L'Italia, Stato di residenza, tassa lo stipendio ed elimina la doppia imposizione secondo l'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, a cui rinvia l'articolo 5 dell'accordo.
La franchigia di 10'000 euro
L'articolo 4 della legge 13 giugno 2023, n. 83, che ratifica l'accordo, porta da 7'500 a 10'000 euro la franchigia prevista per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero dai frontalieri, a partire dal periodo d'imposta 2024. Solo la parte dello stipendio che supera questo importo concorre a formare il reddito imponibile italiano. Nella circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che questo aumento vale per tutti i frontalieri, non solo per chi lavora nella zona di frontiera svizzera, a condizione di recarsi ogni giorno all'estero per lavorare.
La stessa legge prevede altre due regole utili a tutti i frontalieri: gli assegni familiari versati dalla cassa svizzera non sono imponibili in Italia (articolo 6), e i contributi per il prepensionamento di categoria versati in Svizzera sono deducibili dal reddito italiano (articolo 5).
La dichiarazione e il credito d'imposta
Nel modello 730, secondo le istruzioni 2026 dell'Agenzia delle Entrate, lo stipendio si dichiara nel quadro C con il codice 4, riservato al lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, per l'intero importo: il calcolo dell'imposta, effettuato dal CAF o dal professionista che trasmette il 730, tiene conto solo della parte oltre i 10'000 euro. L'imposta svizzera va indicata nel quadro G, rigo G4, come credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, una volta divenuta definitiva; la ritenuta di un frontaliere, che non può essere oggetto di una tassazione ordinaria ulteriore, lo è in linea di principio. Per i redditi 2025, la scadenza del 730 era il 30 settembre 2026; quella del modello Redditi Persone fisiche cade il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre è un sabato.
L'importo dell'imposta italiana dipende dalla vostra situazione personale: scaglioni IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni per familiari a carico. Qui non lo quantifichiamo; un CAF o un commercialista italiano può stimarlo a partire dal vostro certificato di salario svizzero.
Un caso particolare: l'imposta sostitutiva del 25 %
I dipendenti che risiedono in uno dei comuni elencati negli allegati del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (comuni della zona dei 20 km assenti dagli elenchi del vecchio accordo del 1974, alcuni comuni delle province di Brescia e di Sondrio) e che lavoravano già in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese (solo in Ticino o nel Vallese per i comuni di Brescia e di Sondrio) tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 possono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte come nuovi frontalieri, con le tariffe R, S, T o U. L'articolo 6 di questo decreto consente loro, dal periodo d'imposta 2024, di optare per un'imposta sostitutiva italiana pari al 25 % dell'imposta pagata in Svizzera, che sostituisce l'IRPEF e le addizionali e non consente più di scomputare l'imposta svizzera. Gli altri nuovi frontalieri non ne hanno diritto.
6. Quale tasso di cambio per dichiarare in Italia uno stipendio in franchi?
Il cambio di riferimento del giorno in cui avete percepito ciascuno stipendio. Le istruzioni del modello 730 prevedono che i redditi in valuta di Paesi che non aderiscono all'euro si convertano al cambio indicativo di riferimento del giorno in cui sono stati percepiti, o del giorno antecedente più prossimo; in mancanza di un cambio fissato in quei giorni, si utilizza il cambio medio del mese. I cambi sono pubblicati dalla Banca d'Italia. Per lo stipendio non esiste un cambio annuale unico fissato dall'amministrazione.
In pratica, conservate gli estratti conto che mostrano la data di ogni accredito dello stipendio in franchi: sono questi a permettervi di risalire al cambio applicabile a ciascun mese. La conversione che fate poi per pagare le vostre spese in euro è un'altra operazione: non cambia l'importo da dichiarare, ma determina quanti euro vi restano davvero.
Uno stipendio in franchi, un affitto, un prestito e, per un nuovo frontaliere, un'imposta italiana in euro: la conversione si ripete ogni mese. Una banca che converte lo stipendio alla ricezione applica il proprio tasso, in una data che non scegliete voi. ibani è un intermediario finanziario ginevrino affiliato all'OAD SO-FIT, non una banca: i vostri franchi vengono convertiti al tasso di mercato, maggiorato di un margine dallo 0,40 % allo 0,15 % a seconda dell'importo, poi trasferiti sul vostro conto in euro. Il cambio del giorno è consultabile sul nostro convertitore CHF-EUR, e la nostra pagina servizio per frontalieri presenta l'offerta.
7. Cosa succede se non siete frontalieri ai sensi dell'accordo?
Non si applica né il regime dei vecchi né quello dei nuovi frontalieri: il vostro stipendio rientra nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. È il caso se risiedete in un comune fuori dalla zona dei 20 km, se lavorate in un cantone diverso dal Ticino, dai Grigioni o dal Vallese, o se superate, nell'anno, i 45 giorni di mancato rientro per motivi professionali.
| Vecchio frontaliere | Nuovo frontaliere | Fuori dall'accordo | |
|---|---|---|---|
| Ritenuta in Svizzera | Tariffe ordinarie A, B, C, H | 80 %: tariffe R, S, T, U | Tariffe ordinarie |
| Imposta in Italia | Nessuna su questo stipendio | Sì, con credito per l'imposta svizzera | Sì, con credito per l'imposta svizzera |
| Franchigia di 10'000 euro | Non pertinente | Sì | Solo in caso di tragitto quotidiano |
| Dati trasmessi all'Italia | No | Sì, ogni anno | Sì, se l'impiego è in Ticino, nei Grigioni o nel Vallese |
Fuori dall'accordo, la Svizzera tassa lo stipendio del lavoro svolto sul suo territorio secondo l'articolo 15 della Convenzione del 9 marzo 1976, e anche l'Italia lo tassa, scomputando l'imposta svizzera. Secondo l'Agenzia delle Entrate, quando solo una parte dello stipendio concorre al reddito imponibile italiano, a causa della franchigia, il credito d'imposta è ridotto nella stessa proporzione. Un residente in Italia che alloggia in Svizzera durante la settimana non soddisfa la condizione del tragitto quotidiano: non ha diritto né allo status di frontaliere né alla franchigia.
Il superamento dei 45 giorni vale solo per l'anno interessato. Per un vecchio frontaliere, l'AFC ammette che un frontaliere uscito dalla zona dei 20 km durante il periodo 2018-2023, e poi rientrato, mantenga il regime transitorio; nessun testo tratta espressamente il caso di un anno di superamento. Fatevi confermare per iscritto la vostra situazione dall'amministrazione fiscale del cantone d'impiego prima di un anno a rischio.
8. Chi deve pagare la «tassa sulla salute»?
Di regola, non i nuovi frontalieri: il contributo riguarda i vecchi frontalieri che hanno scelto l'assicurazione malattia italiana, i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera utilizzando il Servizio sanitario italiano, e i loro familiari a carico. La legge di bilancio italiana per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 237 a 239) prevede una compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, versata alla regione di residenza. Eccezione: i frontalieri che optano per l'imposta sostitutiva del 25 % (sezione 5) vi sono soggetti in ogni caso; possono dedurre da questa imposta sostitutiva il 20 % del contributo versato.
- Importo: tra il 3 % e il 6 % dello stipendio netto percepito in Svizzera, fissato ogni anno dalla regione in funzione del reddito e dei carichi familiari, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per mese lavorato, importi che possono essere raddoppiati in caso di mancato pagamento o di mancata dichiarazione.
- Decreto attuativo: il decreto del 14 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2025, lascia alle regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano il compito di fissare l'aliquota con propri atti, con un versamento annuale.
- Attuazione: al 23 ottobre 2026 non abbiamo trovato alcun atto regionale pubblicato che fissi l'aliquota o le modalità di pagamento. Il 15 giugno 2026 il Consiglio federale indicava, in risposta a un'interrogazione del consigliere nazionale Piero Marchesi, che il contributo non era ancora stato introdotto.
Il Consiglio federale lo ritiene conforme alla Convenzione contro le doppie imposizioni e all'accordo nella misura in cui il gettito è destinato a uno scopo preciso, ma ritiene che un blocco della compensazione finanziaria versata ai comuni italiani, ipotizzato dal Ticino, violerebbe l'accordo; il Cantone Ticino contesta il contributo. Se siete vecchi frontalieri e avete optato per il Servizio sanitario italiano, seguite le comunicazioni della vostra regione di residenza.
9. Cosa verificare sulla busta paga e nel corso dell'anno?
Il codice della tariffa, la prova della vostra categoria, il vostro comune e i vostri due contatori annui: un errore di categoria si ripete ogni mese e non si corregge con una tassazione ordinaria ulteriore.
- Il codice della tariffa: A, B, C o H per un vecchio frontaliere, R, S, T o U per un nuovo. Un vecchio frontaliere tassato in R pagherebbe troppo poco in Svizzera e i suoi dati verrebbero trasmessi per errore al fisco italiano; un nuovo frontaliere tassato in A pagherebbe troppo in Svizzera.
- La prova della vostra categoria: conservate i certificati di salario e le buste paga del periodo dal 31 dicembre 2018 al 17 luglio 2023, anche di un impiego breve. Sono questi documenti a provare lo status di vecchio frontaliere in caso di cambio di datore di lavoro.
- Il vostro comune di residenza: prima di un trasloco, verificate che figuri nell'allegato dell'accordo amichevole del 22 dicembre 2023.
- I vostri contatori: 45 giorni di mancato rientro per motivi professionali e 25 % di telelavoro, due tetti distinti da tenere d'occhio nel corso dell'anno.
- Per un nuovo frontaliere: il certificato di salario e l'attestazione dell'imposta alla fonte per la dichiarazione italiana, e le date di accredito dello stipendio per la conversione in euro.
10. Domande frequenti
Fonti ufficiali
- Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (RS 0.642.045.43), stato al 9 febbraio 2026: art. 2 (definizione del lavoratore frontaliere), art. 3 (ritenuta limitata all'80 %, carico fiscale complessivo), art. 5 (eliminazione della doppia imposizione), art. 7 (scambio di informazioni), art. 9 (regime transitorio e compensazione finanziaria fino al 2033), protocollo aggiuntivo e scambio di lettere — Fedlex, consultato il 23.10.2026
- Nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri: foglio informativo e FAQ (categorie, durata minima, 45 giorni, tariffe da R a U, tassazione ordinaria ulteriore) — Amministrazione federale delle contribuzioni, consultato il 23.10.2026
- Accordo amichevole del 22 dicembre 2023: elenco dei comuni situati nella zona dei 20 km, applicabile dal 1° gennaio 2024 — Amministrazione federale delle contribuzioni, consultato il 23.10.2026; elenco dei comuni italiani in formato foglio di calcolo (strumento per i software di contabilità salariale, 518 comuni, non vincolante), consultato il 23.10.2026
- Tariffe dell'imposta alla fonte 2026 del Cantone Ticino (file per i software di contabilità salariale, tariffe A0, B0, R0 e S0) e nota sul formato — Amministrazione federale delle contribuzioni, consultati il 23.10.2026
- Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni (RS 0.672.945.41), art. 15 e 24 — Fedlex, consultato il 23.10.2026
- Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11), art. 137 (domanda di decisione sull'imposta alla fonte entro il 31 marzo) — Fedlex, consultato il 23.10.2026
- Legge 13 giugno 2023, n. 83, ratifica dell'accordo: art. 4 (franchigia di 10'000 euro), art. 5 e 6 — Normattiva, consultato il 23.10.2026
- Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 (franchigia applicabile a tutti i frontalieri, condizione del tragitto quotidiano, credito d'imposta) — Agenzia delle Entrate, consultato il 23.10.2026
- Modello 730/2026, istruzioni (quadro C codice 4, rigo G4, conversione delle valute, scadenze) — Agenzia delle Entrate, consultato il 23.10.2026
- Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, art. 6 (imposta sostitutiva del 25 %) — Normattiva, consultato il 23.10.2026
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 237 a 239 (contributo al Servizio sanitario nazionale) — Normattiva, consultato il 23.10.2026
- Decreto 14 novembre 2025, Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri - Svizzera — Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025, consultato il 23.10.2026
- Risposta del Consiglio federale sul contributo sanitario dei frontalieri (15 giugno 2026) — Parlamento svizzero, consultato il 23.10.2026
Uno stipendio in franchi, spese in euro?
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